Riassunto
La Germania e tutti gli altri Stati membri dell’UE formano un territorio doganale con regolamenti doganali uniformi. I prodotti importati nell’UE sono soggetti a regolamenti doganali a livello europeo, tariffe doganali e procedure doganali. Ciò significa che le imposte doganali sono riscosse una sola volta all’importazione nell’UE. Non è previsto alcun pagamento di ulteriori dazi all’interno del territorio doganale una volta che le merci sono importate, anche quando attraversano i confini interni degli Stati membri.
Un nuovo codice doganale dell’Unione Europea, il Union Customs Code (UCC), è in vigore dal 1° maggio 2016. Il UCC è affiancato da atti di esecuzione e delegati. Il UCC sostituisce il Community Customs Code del 1992. In alcune aree (ad esempio le procedure IT), le disposizioni transitorie si applicano parzialmente fino all’anno 2020.
L’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) è una delle normative più comuni per la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. L’UE ha inoltre stipulato un accordo con Andorra, San Marino e la Turchia. Esistono inoltre accordi commerciali con molti altri paesi che consentono l’importazione senza dazi di determinati beni o l’importazione a tariffe preferenziali.
- Tariffa doganale comune nell'UE
- Procedure doganali
- Disposizione
- Dichiarazione doganale
- Numero EORI
- Restrizioni sull'importazione
Tariffe doganali comuni nell'UE
L'importo del dazio da pagare per l'importazione delle merci è stabilito nella Tariffa doganale comune della Comunità. Le aliquote sono le stesse per tutti gli Stati membri. Le tariffe aggiornate possono essere determinate tramite la banca dati centrale dell'UE, TARIC (Tariffa integrata della Comunità europea) o il Taric elettronico tedesco (ECT).
- TARIC
- Informazioni su EZT-Online
La nomenclatura tariffaria dell’UE si basa sul Sistema armonizzato per la designazione e la codificazione dei prodotti (HS) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Le norme stabilite nel sistema consentono di classificare ogni prodotto nella nomenclatura e di assegnargli un numero secondo le regole specificate.
Nella maggior parte dei casi, i dazi doganali sono indicati come dazi ad valorem.
La base di valutazione è il valore doganale delle merci. La sua base primaria è il cosiddetto valore di transazione delle merci, ovvero il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci al momento dell’importazione delle stesse nel territorio doganale dell’Unione. In casi particolari devono essere aggiunti i costi aggiuntivi sostenuti prima dell’importazione, come i costi di imballaggio, trasporto o assicurazione. Componenti come le imposte di importazione UE non possono essere inclusi nel valore di transazione.
Procedure doganali
I beni nel territorio doganale dell’UE hanno uno dei due statuti: quelli di prodotti dell’Unione (prodotti fabbricati o ottenuti nell’UE o beni già rilasciati nella cosiddetta “circolazione libera”) oppure quelli di prodotti non dell’Unione (tutti i beni che non soddisfano i criteri dei prodotti dell’Unione). L’importatore non è autorizzato a includere beni non dell’Unione o solo nella misura autorizzata dall’amministrazione doganale.
Lo scopo dei beni determina la scelta del regime doganale. A differenza del precedente Codice doganale comunitario, il UCC non prevede più otto gruppi principali di procedure doganali, ma solo tre:,
- Trasporti di merci provenienti dal territorio doganale dell'Unione
- Procedure speciali.
Le procedure speciali comprendono principalmente quelle che in precedenza erano gestite come procedure doganali separate: • Spedizioni (trasporto esterno e interno)
- Utilizzo (temporaneo o finale)
- Finishing (attivo e passivo)
- Deposito nei magazzini doganali o nelle zone franche
- In Germania, attualmente esiste una zona franca nel porto franco di Bremerhaven.
Disposizione
La registrazione del movimento delle merci è uniformemente regolata e segue un modello definito. Per poter beneficiare di una procedura doganale, i beni non comunitari devono essere immessi in prima posizione.
La dichiarazione delle merci è considerata come la notifica alle autorità doganali del fatto che le merci sono arrivate presso l’ufficio doganale o in un altro luogo designato o approvato dalle autorità doganali e sono disponibili per le ispezioni doganali. Di solito, prima che le merci possano entrare nell’UE, è necessario emettere una notifica di entrata sintetica entro determinati limiti di tempo per consentire alle autorità doganali di effettuare un’analisi del rischio prima dell’importazione delle merci.
Dichiarazione personalizzata
I beni in questione vengono quindi dichiarati per il controllo doganale. È necessario presentare una dichiarazione doganale. In genere tale dichiarazione viene presentata elettronicamente tramite il “procedimento ATLAS” fino a quando i sistemi informatici non saranno stati progressivamente adattati a un sistema elettronico uniforme a livello dell’UE.
Le formalità di registrazione devono essere effettuate tramite una società con sede nell’UE. È consentito presentare una dichiarazione doganale da parte di un rappresentante, ad esempio un spedizioniere. Le società di paesi terzi possono presentare la dichiarazione doganale direttamente da soli in pochi casi più specifici.
Nel caso di importazione ordinaria, la dichiarazione doganale semplificata può essere rilasciata, previa autorizzazione delle autorità doganali. Nella dichiarazione doganale semplificata vengono omessi alcuni elementi di informazione, che generalmente devono essere presentati in una dichiarazione supplementare entro 10 giorni.
Numero EORI EORI
Per partecipare alle procedure doganali è necessario disporre di un numero EORI. Il numero EORI è un numero univoco a livello dell’UE assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico per la registrazione a fini doganali.
Gli operatori economici sono le persone che sono coinvolte in attività disciplinate dalla legislazione doganale nel corso della loro attività. Un numero EORI viene generalmente concesso agli operatori economici con sede nell’UE. Le società di paesi terzi possono ricevere un numero EORI solo in alcuni casi eccezionali, come per l’emissione di una dichiarazione di entrata riassuntiva.
Tutte le società con sede nell'UE possono essere certificate come Autorizzato Operatore Economico (AEO) dal principale ufficio doganale competente. In tal modo, esse sono considerate particolarmente affidabili in tutti gli Stati membri dell'UE e possono beneficiare di un regime di sdoganamento più favorevole. Inoltre, vengono sottoposte a una valutazione del rischio più favorevole, il che le rende meno suscettibili agli accertamenti doganali. Secondo il nuovo UCC, ciò può portare, in una certa misura, a un permesso di autodisciplina.
Restrizioni sull'importazioneI
Alcuni prodotti possono essere commercializzati in Germania solo se rispettano determinate condizioni in termini di contenuto o specifiche tecniche.
L’esistenza di divieti o restrizioni è visibile nell’elenco delle importazioni e delle esportazioni tramite il Tariffe doganali elettronici tedeschi (ECT). Se una merce è soggetta a divieti o restrizioni, accanto al relativo numero tariffario della merce compare la dicitura “VuB” (divieti e restrizioni).
Tuttavia, in realtà solo pochi prodotti sono soggetti a restrizioni sull'importazione. Le diverse autorità sono responsabili della concessione dei permessi e delle licenze, a seconda del tipo di prodotto.
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