11 settembre 2026

Nuovo Trattato contro la doppia imposizione tra Germania e Australia

L’Australia e la Germania hanno stipulato un nuovo accordo di doppia imposizione (DTA). Entrambi gli stati hanno ratificato l’accordo firmato già nel 2015. Il nuovo DTA è…

L’Australia e la Germania hanno stipulato un nuovo accordo di doppia imposizione (DTA). Entrambi gli Stati hanno ratificato l’accordo firmato già nel 2015. Il nuovo DTA è entrato in vigore in Germania il 7 dicembre 2016. Rimpiazza l’accordo del 1972. Le sue norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. L’obiettivo dell’accordo è rafforzare il commercio e gli investimenti tra le due economie, garantendo una maggiore certezza fiscale. Inoltre, l’accordo applica i principi della Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dell’OCSE/G20 per aiutare a contrastare le misure di elusione fiscale delle multinazionali.

Il nuovo DTA avrà un impatto sugli investitori e le imprese che svolgono transazioni transfrontaliere. Inoltre, avrà ripercussioni sulle imprese multinazionali con attività o patrimoni in Australia e in Germania. In primo luogo, il nuovo DTA riduce l’imposta di ritenuta applicata sui diritti di royalty, su determinati tipi di interessi e dividendi dal paese di origine. Le nuove aliquote massime sono le seguenti:

  • Interessi: 10%. – Inoltre, il DTA prevede una nuova esenzione sugli interessi derivati da un ente governativo, una banca centrale o un istituto finanziario che non è collegato al pagatore
  • Reali: 5% (ridotto da 10%)
  • 0% per i dividendi di gruppo intersocietalmente pagati a società quotate in borsa o a società non quotate che detengono almeno l’80% del capitale azionario votante nei 12 mesi precedenti la dichiarazione del dividendo (Questo tasso è stato ridotto rispetto al precedente 15%);
  • 5% per i dividendi intercorporativi versati alle società che detengono almeno il 10% del capitale sociale della società pagatrice nel corso di un periodo di sei mesi (ridotto da 15%); e
  • 15% per tutti gli altri dividendi.

Inoltre, con il nuovo DTA il concetto di residenza fiscale è riveduto dal nuovo DTA: il DTA prevede diverse attività aggiuntive che possono costituire un stabile organizzazione (PE), purché svolte per un certo periodo minimo e non siano ammissibili a una specifica esenzione, quali l’esercizio di attività con “materiale strumentale sostanziale”, l’esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali, nonché attività di vigilanza o consulenza in relazione a un cantiere edilizio, un’installazione o un progetto di costruzione.

Anche il periodo minimo per l’avvio di un cantiere edilizio o di un progetto di costruzione o installazione è stato aumentato da sei a nove mesi. Inoltre stabile organizzazione sono state ampliate le circostanze in cui l’assunzione di un agente costituisce un’attività lavorativa. Ciò include ora anche agenti che “giocano abitualmente il ruolo principale nel concludere contratti che vengono conclusi regolarmente senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa”. D’altro canto, i progetti di assemblaggio non sono più inclusi nella definizione di un’attività lavorativa stabile organizzazione.

Oltre alle modifiche sopra menzionate, il nuovo DTA prevede molte altre modifiche e nuove disposizioni. Tutte le imprese e gli investitori con attività transfrontaliere dovrebbero chiedere consigli su come potrebbero essere influenzati i loro profitti. Per quanto riguarda le imprese che operano nel settore minerario, delle risorse naturali, della costruzione o della produzione, che potrebbero essere particolarmente interessate dalle modifiche alla definizione di stabile organizzazione“DTA”, consigliamo vivamente di consultare il proprio consulente fiscale in tempo utile per verificare la propria situazione fiscale transfrontaliera a partire dal 2017.